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Le richieste di pagamento delle indennita' di espropriazione in contanti, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e del primo comma dell'art. 19 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, debbono essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, per i terreni non ancora espropriati, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di espropriazione. Nei casi di richiesta di pagamento in contanti, l'ordinanza prevista dal secondo comma dell'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e' emessa esclusivamente sulla base dell'avviso della avvenuta liquidazione della indennita' di espropriazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. I pagamenti in contanti non possono superare la quota di indennita' che resta al proprietario, dedotte le quote dell'indennita' stessa spettanti a terzi, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230. Lo stanziamento relativo all'autorizzazione di spesa, di cui all'art. 19, comma secondo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, puo' essere utilizzato anche per i pagamenti in contanti, di cui all'art. 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Testo in vigore dal 16 aprile 1953 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1953-03-21;224~art2 · fonte del testo