Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1957 al 9 ottobre 2010. 60 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per usufruire dei benefizi di cui all'art. 1 gli interessati, nel termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno presentare documentata domanda alle Amministrazioni interessate, e specificatamente al Ministero del tesoro - Direzione generale per le pensioni di guerra - per il benefizio di cui alla lettera d), ed al Ministero degli affari esteri per gli altri benefizi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-03-14;108~art2 · fonte del testo