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Per usufruire dei benefizi di cui all'art. 1 gli interessati, nel termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno presentare documentata domanda alle Amministrazioni interessate, e specificatamente al Ministero del tesoro - Direzione generale per le pensioni di guerra - per il benefizio di cui alla lettera d), ed al Ministero degli affari esteri per gli altri benefizi.

Testo in vigore dal 27 marzo 1957 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-03-14;108~art2 · fonte del testo