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Il Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, determina annualmente la possibilita' di accordare la dilazione di cui all'articolo precedente, fissando il saggio di interesse che deve essere corrisposto dalle ditte ammesse al beneficio. Nella stessa forma il Ministro per le finanze puo' revocare la determinazione di cui al comma precedente anche nel corso dell'anno.

Testo in vigore dal 16 aprile 1968 al 25 novembre 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;393~art2 · fonte su Normattiva