Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 novembre 1973 al 18 agosto 1974. Leggi il testo vigente →

((Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, puo' autorizzare la concessione di una maggiore dilazione sino ad un massimo di centottanta giorni, comprensivo di quella prevista dall'articolo 1. Per il periodo di maggiore dilazione e' dovuto il pagamento degli interessi. Il saggio dell'interesse e' stabilito annualmente con il decreto di cui al precedente comma su conforme parere del CIPE)).

Testo in vigore dal 25 novembre 1973 al 18 agosto 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;393~art2 · fonte su Normattiva