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((Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, puo' autorizzare la concessione di una maggiore dilazione sino ad un massimo di 90 giorni, compresi i primi trenta previsti dall'articolo 1. Con le stesse modalita' il Ministro per le finanze puo' revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno. Per il periodo di maggiore dilazione e' dovuto il pagamento degli interessi al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso medio posticipato d'interesse dei buoni ordinari del tesoro con scadenza a tre mesi per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto)).
Testo in vigore dal 18 agosto 1974 al 30 ottobre 1993
