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((Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, puo' autorizzare la concessione di una maggiore dilazione sino ad un massimo di 90 giorni, compresi i primi trenta previsti dall'articolo 1. Con le stesse modalita' il Ministro per le finanze puo' revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno. Per il periodo di maggiore dilazione e' dovuto il pagamento degli interessi al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso medio posticipato d'interesse dei buoni ordinari del tesoro con scadenza a tre mesi per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto)).

Testo in vigore dal 18 agosto 1974 al 30 ottobre 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1974

Confronto con la versione in vigore dal 25 novembre 1973 al 18 agosto 1974. 25 parole tolte, 76 parole aggiunte.

Il Ministro per le finanze, con proprio decretoaggiunto: , emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, puo' autorizzare la concessione di una maggiore dilazione sino ad un massimo di tolto: centottanta giorni, comprensivo di quella prevista aggiunto: 90 giorni, compresi i primi trenta previsti dall'articolo 1. aggiunto: Con le stesse modalita' il Ministro per le finanze puo' revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno. Per il periodo di maggiore dilazione e' dovuto il pagamento degli interessitolto: . Il saggio dell'interesse e' stabilito annualmente con il decreto di cui al precedente comma su conforme parere del CIPE aggiunto: al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso medio posticipato d'interesse dei buoni ordinari del tesoro con scadenza a tre mesi per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;393~art2 · fonte del testo