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Le obbligazioni emesse dagli istituti regionali per il credito a medio termine alle piccole e medie imprese, di cui alle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208 e 31 luglio 1957, n. 742, gia' costituiti con particolari provvedimenti o da costituirsi, sono parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione ha facolta' di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonche' gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni dei detti istituti regionali.

Testo in vigore dal 3 agosto 1964 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-07-05;627~artunico · fonte del testo