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Nell'ambito delle intese tra il Governo italiano e gli Stati esteri interessati, la Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e' autorizzata a prestare la propria assistenza nell'attuazione delle varie fasi di programmi stradali ed autostradali realizzati in territorio estero. L'attivita' dell'ANAS di cui al comma precedente e' autorizzata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del commercio con l'estero.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1983 al 22 dicembre 2008
