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Il trattamento economico del personale contrattista e' pari a quello corrisposto ai dipendenti di ruolo della Azienda, nella medesima carriera a livello retributivo iniziale. Al personale dei ruoli dell'ANAS ed a quello contrattista inviati all'estero per i rituali controlli tecnico-amministrativi, viene corrisposta l'indennita' di missione prevista dalle norme vigenti per il personale della Amministrazione dello Stato incaricato di svolgere missioni all'estero. Per periodi di permanenza all'estero superiori a tre mesi, viene attribuito un assegno in misura mensile ragguagliata a trenta diarie intere di missione all'estero, fissate dalle norme in vigore per il Paese di destinazione.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1983 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-12-28;966~art3 · fonte del testo