Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1983 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, l'ANAS puo' avvalersi di consulenti tecnici esterni di idonea e provata capacita', specializzati nello studio, nella progettazione e nella direzione dei lavori di infrastrutture stradali e autostradali. L'ANAS puo' altresi' partecipare a societa' per azioni con sede in Italia, aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di autostrade in territorio estero. La partecipazione e' di volta in volta autorizzata, nel limite massimo del 10 per cento del capitale sociale, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del commercio estero, considerando le esigenze di partecipazione in relazione al conseguimento degli obiettivi specifici e definiti oggetto dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 e di quelli dell'Azienda.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1983 al 22 dicembre 2008
