Il Ministero degli affari esteri provvedera' a somministrare, a titolo di anticipazione, al commissario i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare. Il commissario generale e' tenuto a presentare, annualmente, un preventivo delle spese da effettuare e a rendere al Ministero degli affari esteri, entro sei mesi dalla chiusura della esposizione, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati. Il commissario generale dovra' assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati. Il rendiconto sara' rimesso alla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne curera' l'inoltro alla Corte dei conti.

Testo vigente dal 15 febbraio 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-01-28;3~art7 · fonte su Normattiva