Non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno iniziate le operazioni previste dal capo secondo della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 405, per la formazione dei primi albi separati delle donne che possono assumere l'ufficio di giudice popolare e delle relative liste generali. Detti albi saranno unificati ed aggiornati con quelli dei giudici popolari uomini all'atto del primo aggiornamento di tali ultimi albi, che, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificato dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405, sara' effettuato nel mese di aprile del secondo anno del biennio successivo alla data in cui saranno completate le operazioni indicate nel precedente comma. Fino a quando non saranno state completate le operazioni per la inclusione delle donne ai sensi del primo comma, continueranno ad applicarsi le norme delle leggi sopra citate.

Testo vigente dal 3 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1441~art2 · fonte del testo