Il Governo e' delegato a, stabilire, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il numero dei giudici popolari delle liste delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, distinte per gli uomini e per le donne, in sostituzione delle liste determinate con la tabella N allegata al decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 757, avuto riguardo al numero dei giudizi, alla, popolazione ed allo sviluppo dei mezzi di comunicazione.

Testo vigente dal 3 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1441~art3 · fonte del testo