Il Governo e' delegato a, stabilire, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il numero dei giudici popolari delle liste delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, distinte per gli uomini e per le donne, in sostituzione delle liste determinate con la tabella N allegata al decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 757, avuto riguardo al numero dei giudizi, alla, popolazione ed allo sviluppo dei mezzi di comunicazione.
Testo vigente dal 3 gennaio 1957
