Art. 1
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E' autorizzata una spesa di lire 100.000.000 annue da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri a partire dall'anno finanziario 1969 per far fronte agli oneri derivanti dalla partecipazione italiana a interventi di solidarieta' in favore di Paesi colpiti da gravi calamita'. Le somme non impegnate nell'anno finanziario di competenza possono esserlo nei due anni successivi.
Testo in vigore dal 21 luglio 1970 al 7 maggio 1980
