Per fronteggiare le particolari esigenze della partecipazione italiana alla sorveglianza sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di vita della manodopera italiana, impiegata in miniere di carbone all'estero, e fino a quando la materia non abbia formato oggetto di definitiva regolamentazione in sede di revisione delle vigenti leggi di emigrazione, l'Amministrazione degli affari esteri, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzata ad assumere, in eccedenza al contingente previsto dall'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, personale tecnico di particolare competenza con contratto di diritto privato a tempo determinato con le modalita' previste dalla stessa legge; ad esclusione di quelle del comma secondo del citato articolo 15, fino al numero complessivo di 10 unita'. Le retribuzioni di detto personale saranno equiparate a quelle di tecnici di corrispondente qualificazione e che svolgano analoghe funzioni nel Paese ove viene esercitata la sorveglianza.

Testo vigente dal 14 agosto 1959

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-07-24;612~art1 · fonte del testo