Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 691, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 440, e con il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e' apportata la seguente integrazione: "Art. 17. - Al secondo comma, e' aggiunto il seguente periodo: "Il termine del 30 novembre 1977 non si applica alle persone fisiche che presentano la dichiarazione annuale dei redditi o il certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro presso gli uffici delle imposte dirette nei cui distretti rientrano i comuni indicati negli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni; nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730"".
Testo vigente dal 10 gennaio 1978
