La riscossione della imposta di successione relativa ai fabbricati danneggiati o agli immobili occupati per pubblica utilita' ubicati nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nei comuni indicati a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e' sospesa sino alla data del riatto del fabbricato o della riconsegna degli immobili nella disponibilita' del proprietario. La riscossione della imposta sara' effettuata in sei rate quadrimestrali, la prima scadente il 1 febbraio successivo alla data del ripristino o della riconsegna. Nella ipotesi di espropriazione conseguente all'occupazione l'imposta di successione relativa all'immobile espropriato e' applicata con riferimento all'ammontare della indennita' corrisposta.

Testo vigente dal 10 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;987~art2 · fonte su Normattiva