All'onere di cui al precedente articolo 3 si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 75 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio 1962-63 e di quello corrispondente per l'esercizio successivo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 30 marzo 1963
