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[1]La gestione speciale autonoma denominata Azienda Italiana Petroli Albania (A.I.P.A.) affidata dal R. decreto-legge 8 luglio 1925-III, n. 1301, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e' trasferita a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII, all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) societa' anonima con sede in Roma.

[2]La contabilita', il bilancio ed i risultati finanziari della detta gestione autonoma sono tenuti distinti da quelli dell'Azienda Generale Italiana Petroli.

[3]Per la reintegrazione al bilancio dello Stato delle assegnazioni di fondi disposte per la gestione medesima si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 8 maggio 1933-XI, n. 524.

[4]Restano ferme le norme concernenti l'ordinamento amministrativo contabile della A.I.P.A. che non siano incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

[5]Le attribuzioni gia' assegnate col detto ordinamento al Ministero delle comunicazioni ed alla Ragioneria centrale delle ferrovie dello Stato sono devolute rispettivamente al Ministero delle corporazioni ed alla Ragioneria centrale del Ministero delle corporazioni.

Testo in vigore dal 18 giugno 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-27;580~art1 · fonte del testo