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[1]La vigilanza sulle gestioni speciali di cui ai precedenti articoli e' esercitata dal Ministero delle finanze e dal Ministero delle corporazioni.

[2]Al Ministero delle finanze l'A.G.I.P. comunica, alla fine di ogni trimestre, il resoconto delle entrate e delle spese e, alla chiusura dell'esercizio, apposita relazione illustrativa sulla situazione delle gestioni stesse.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 27 maggio 1940-XVIII

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - Di Revel - Host Venturi

[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 18 giugno 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-05-27;580~art4 · fonte del testo