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[1]Agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale i quali, essendo in servizio, abbiano riportato o riportino un danno nel corpo o nella salute da cui sia derivata o derivi perdita o menomazione della capacita' lavorativa ed alle loro famiglie, se ne sia derivata o ne derivi la morte, sono applicabili le norme stabilite per i militari morti o divenuti invalidi in servizio comandato.
[2]Il servizio prestato nella Milizia volontaria sicurezza nazionale pei casi di cui ai precedenti articoli e' sempre valido per il conseguimento della pensione privilegiata normale.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1925 al 6 agosto 1944
