Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1944 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs.luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165.
Abrogato dal 6 agosto 1944
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Provvedimento abrogato dal d.lgs.luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165.
Abrogato dal 6 agosto 1944
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1925
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1925 al 6 agosto 1944. 90 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale i quali, essendo in servizio, abbiano riportato o riportino un danno nel corpo o nella salute da cui sia derivata o derivi perdita o menomazione della capacita' lavorativa ed alle loro famiglie, se ne sia derivata o ne derivi la morte, sono applicabili le norme stabilite per i militari morti o divenuti invalidi in servizio comandato.
tolto: Il servizio prestato nella Milizia volontaria sicurezza nazionale pei casi di cui ai precedenti articoli e' sempre valido per il conseguimento della pensione privilegiata normale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS.LUOGOTENENZIALE 3 AGOSTO 1944, N. 165
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1925-12-24;2275~art2 · fonte del testo
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