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Per i prestiti di cui nel precedente articolo 7 sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 10, 11 e 14 della legge 7 luglio 1901, n. 341 a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900 e del primo semestre del 1901.
Testo in vigore dal 11 luglio 1904 al 22 dicembre 2008
