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[1]Qualora le alluvioni del secondo semestre del 1903 abbiano recato danni ad opere idrauliche di terza categoria, lo Stato concorrera' alle spese di riparazione nella proporzione stabilita dall'art. 2 della legge 7 luglio 1902, n. 304, e cio' anche quando, per l'urgenza delle riparazioni, e per altra ragione, la provincia o il comune o i comuni interessati assumano a proprio carico le spese che dovrebbero essere ripartite a norma del citato articolo 2.

[2]A tale concorso si provvedera' col fondo che si stanzia annualmente nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per opere idrauliche di 3ª categoria.

Testo in vigore dal 11 luglio 1904 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-07-03;313~art6 · fonte del testo

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