Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008. 174 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le opere di cui al precedente articolo sono eseguite a cura del Consorzio da costituirsi tra i proprietari o possessori dei beni interessati.
tolto: Le spese relative sono sostenute da detto Consorzio, dallo Stato, nonche' dal Comune o dai Comuni e dalla Provincia o dalle Provincie aventi interesse nelle opere medesime, e sono per tutti obbligatorie.
tolto: La ripartizione delle spese ha luogo in ragione del 20 per cento a carico del Consorzio, del 15 per cento a carico del Comune o dei Comuni, del 15 per cento carico della Provincia o delle Provincie e del 50 per cento a carico dello Stato.
tolto: Per le opere da eseguirsi dove o la Provincia o uno dei Comuni interessati ecceda il limite legale della sovrimposta nel momento della costituzione del Consorzio, la ripartizione delle spese ha luogo in ragione del 20 per cento a carico del Consorzio, del 10 per cento a carico del Comune o dei Comuni, del 10 per cento a carico della Provincia o delle Provincie e del 60 per cento a carico dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1902-07-07;304~art2 · fonte del testo
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