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Al pagamento delle annualita' dei prestiti che saranno consentiti ai termini dell'articolo precedente, contribuira' lo Stato in ragione di lire due per ogni cento lire di capitale iniziale mutuato, ed a tale scopo sara' iscritta nel bilancio dei lavori pubblici la somma annua di L. 40,000 per la durata di trentacinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1904-905. Le somme che, eventualmente, non fossero erogate su tale fondo rimarranno vincolate, fino a completa estinzione dei prestiti, a parziale garanzia dei crediti degli Enti ed Istituti sovventori per il capitale e per gli accessori.

Testo in vigore dal 11 luglio 1904 al 27 aprile 1905

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-07-03;313~art8 · fonte del testo

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