Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1904 al 27 aprile 1905. Leggi il testo vigente →
Al pagamento delle annualita' dei prestiti che saranno consentiti ai termini dell'articolo precedente, contribuira' lo Stato in ragione di lire due per ogni cento lire di capitale iniziale mutuato, ed a tale scopo sara' iscritta nel bilancio dei lavori pubblici la somma annua di L. 40,000 per la durata di trentacinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1904-905. Le somme che, eventualmente, non fossero erogate su tale fondo rimarranno vincolate, fino a completa estinzione dei prestiti, a parziale garanzia dei crediti degli Enti ed Istituti sovventori per il capitale e per gli accessori.
Testo in vigore dal 11 luglio 1904 al 27 aprile 1905
