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Al pagamento delle annualita' dei prestiti che saranno consentiti ai termini dell'articolo precedente, contribuira' lo Stato in ragione di lire due per ogni cento lire di capitale iniziale mutuato, ed a tale scopo sara' iscritta nel bilancio dei lavori pubblici la somma annua di L. 40,000 per la durata di trentacinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1904-905. Le somme che, eventualmente, non fossero erogate su tale fondo rimarranno vincolate, fino a completa estinzione dei prestiti, a parziale garanzia dei crediti degli Enti ed Istituti sovventori per il capitale e per gli accessori. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 22 gennaio 1905, n. 116
1Il Regio Decreto 22 gennaio 1905, n. 116, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il contributo dello Stato, di cui all'art. 8 della legge 3 luglio 1904, n. 313, e' versato dal Ministero dei lavori pubblici con mandato intestato alla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti in base all'elenco di liquidazione che gli viene inviato dalla Direzione medesima".
Testo in vigore dal 27 aprile 1905 al 22 dicembre 2008
