Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1901 al 7 settembre 1910. Leggi il testo vigente →

[1]E' data facolta' al Governo di prendere accordi con le Societa' esercenti le reti del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia per precedere gradatamente, fino al 30 giugno 1905, all' esperimento del!' esercizio economico su linee o tratti di linee di carattere locale compresi nelle indicate reti e aventi un prodotto lordo medio non superiore a L. 10,000 annue per chilometro.

[2]Questo limite non e' applicabile per le linee o per i tratti di linea esercitati a trazione elettrica.

[3]L'applicazione del regime economico sara' autorizzata con decreto Reale su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, d'accordo coi Ministri delle Finanze del Tesoro, d'Agricoltura, Industria e Commercio e della Guerra.

Testo in vigore dal 28 giugno 1901 al 7 settembre 1910

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-06-09;220~art1 · fonte del testo