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[1]E' data facolta' al Governo di prendere accordi con le Societa' esercenti le reti del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia per precedere gradatamente, fino al 30 giugno 1905, all' esperimento del!' esercizio economico su linee o tratti di linee di carattere locale compresi nelle indicate reti e aventi un prodotto lordo medio non superiore a L. 10,000 annue per chilometro.
[2]Questo limite non e' applicabile per le linee o per i tratti di linea esercitati a trazione elettrica.
[3]L'applicazione del regime economico sara' autorizzata con decreto Reale su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, d'accordo coi Ministri delle Finanze del Tesoro, d'Agricoltura, Industria e Commercio e della Guerra.
Testo in vigore dal 28 giugno 1901 al 7 settembre 1910
