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[1]E' data facolta' al Governo di prendere accordi con le Societa' esercenti le reti del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia per precedere gradatamente, fino al 30 giugno 1905, all' esperimento del!' esercizio economico su linee o tratti di linee di carattere locale compresi nelle indicate reti e aventi un prodotto lordo medio non superiore a L. 10,000 annue per chilometro.
[2]Questo limite non e' applicabile per le linee o per i tratti di linea esercitati a trazione elettrica.
[3]L'applicazione del regime economico sara' autorizzata con decreto Reale su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, d'accordo coi Ministri delle Finanze del Tesoro, d'Agricoltura, Industria e Commercio e della Guerra. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 luglio 1910, n. 580
1La L. 21 luglio 1910, n. 580 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Sono abrogati i limiti di prodotto lordo chilometrico, di cui agli articoli 1 della legge 9 giugno 1901, n. 220, e 18 della legge 30 giugno 1906, n. 272, per l'applicazione del regime economico sulle ferrovie".
Testo in vigore dal 7 settembre 1910 al 16 dicembre 2009
