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[1]Le modalita' e le condizioni tecniche, secondo le quali sara' effettuato l'esercizio economico su dette linee o tratti di linea, verranno determinate con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Comitato superiore delle strade ferrate.

[2]Nel detto decreto saranno stabiliti il tipo del materiale mobile, la velocita' massima e quella minima commerciale e la composizione dei treni in rapporto con le condizioni della strada, e le prescrizioni valevoli a conciliare la sicurezza dell'esercizio con la razionale economia del medesimo, specialmente per quanto riguarda il numero e le attribuzioni del personale, la composizione e la circolazione dei treni.

[3]Nello stesso decreto potra' essere consentita, con speciali cautele, l'applicazione del telefono invece del telegrafo per la trasmissione dei dispacci necessari alla sicurezza e regolarita' dell'esercizio. Il telefono dovra' installarsi anche nelle fermate nelle quali si effettua il servizio merci.

[4]Il numero di coppie di treni viaggiatori sulle linee o tratti di linee, sui quali si applica l'esercizio economico, sara' superiore di almeno una coppia a quello cui la Societa' esercente e' obbligata ai termini delle vigenti Convenzioni.

[5]Se dopo un anno di esperimento il prodotto complessivo dei viaggiatori, bagagli, cani, biciclette, messaggerie e valori non avra' dato aumento sufficiente a compensare almeno l'importo dei ribassi delle tariffe relative, la Societa' esercente potra', previa autorizzazione del Governo, sopprimere la detta coppia in piu'.

Testo in vigore dal 28 giugno 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-06-09;220~art2 · fonte del testo