Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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5 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1916 al 16 dicembre 2009. 98 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: In tutti i casi nei quali verra' attuato l'esercizio economico, di cui al precedente articolo 1, i diritti di bollo di centesimi 5 e di centesimi 50 rispettivamente stabiliti dall'articolo 20, n. 5, e dall'articolo 66, ultimo comma, del testo unico approvato col R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, saranno sostituiti da una tassa di bollo proporzionale all'importo dei biglietti per i viaggiatori e dei riscontri per le merci, nella misura dell'1 e mezzo per cento quando si tratti di trasporti a grande velocita', e del mezzo per cento quando si tratti di trasporti a piccola velocita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1901-06-09;220~art3 · fonte del testo