Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1916 al 16 dicembre 2009. 98 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: In tutti i casi nei quali verra' attuato l'esercizio economico, di cui al precedente articolo 1, i diritti di bollo di centesimi 5 e di centesimi 50 rispettivamente stabiliti dall'articolo 20, n. 5, e dall'articolo 66, ultimo comma, del testo unico approvato col R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, saranno sostituiti da una tassa di bollo proporzionale all'importo dei biglietti per i viaggiatori e dei riscontri per le merci, nella misura dell'1 e mezzo per cento quando si tratti di trasporti a grande velocita', e del mezzo per cento quando si tratti di trasporti a piccola velocita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1901-06-09;220~art3 · fonte del testo