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[1]Il Governo, tenuto conto delle condizioni speciali di ciascuna linea o tratti di linea su cui sara' attuato l'esercizio economico, potra', col decreto Reale di cui all'articolo 1, ridurre fino al limite minimo del 2 per cento l'imposta erariale stabilita, per i trasporti a grande velocita', dalle leggi 6 aprile 1865, n. 542, e 14 giugno 1874, n. 1945.

[2]Le soprattasse destinate ad alimentare le Casse di previdenza del personale delle strade ferrate sono stabilite, per le linee o tratti di linea ad esercizio economico, in ragione di lire 0,50 per ogni cento lire di prodotto.

Testo in vigore dal 28 giugno 1901 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1901-06-09;220~art4 · fonte del testo