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Pei servizi suburbani o locali e per quelli intesi a soddisfare speciali bisogni dell'agricoltura o dell'industria, o ad agevolare il trasporto degli operai e dei lavoratori dei campi, il Governo potra' autorizzare che su linee o tratti di linea, non esercitati a regime economico, siano effettuati treni economici in aggiunta a quelli ordinari o in sostituzione di alcuni di essi, con le modalita' tecniche e di esercizio previste nella presente legge e colle riduzioni di tasse e di tariffe di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5.
Testo in vigore dal 28 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
