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E' fatta facolta' al Governo di applicare, d'accordo con le Societa' esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, nei riguardi delle ferrovie che continueranno ad essere esercitate, per conto dello Stato, a regime normale, la sostituzione delle soprattasse proporzionali di bollo, di cui nell'articolo 3 della presente legge, alle attuali tasse fisse di bollo, nella stessa misura dell'uno e mezzo per cento pei trasporti a grande velocita', e del mezzo per cento per quelli a piccola velocita'.

Testo in vigore dal 28 giugno 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-06-09;220~art7 · fonte del testo