Art. 10
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009. 107 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per le linee complementari, di cui al precedente articolo articolo 7, il Governo dovra' regolare i termini delle concessioni e la decorrenza delle sovvenzioni in guisa che l'onere dello Stato non superi negli esercizi 1905-906 e 1906-907 la somma totale di lire 2 milioni, di 8 milioni nell'esercizio 1907-908 e nell'esercizio 1908-1909 si raggiunga complessivamente l'importo totale delle sovvenzioni annue occorrenti per la costruzione di tutte le dette linee, che non superera' al massimo la somma di lire 10 milioni.
tolto: La somma relativa sara', unitamente a quella di cui e' parola nell'articolo 6, inscritta nel bilancio di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1902-12-04;506~art10 · fonte del testo
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