Art. 10
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[1]Per le linee complementari, di cui al precedente articolo articolo 7, il Governo dovra' regolare i termini delle concessioni e la decorrenza delle sovvenzioni in guisa che l'onere dello Stato non superi negli esercizi 1905-906 e 1906-907 la somma totale di lire 2 milioni, di 8 milioni nell'esercizio 1907-908 e nell'esercizio 1908-1909 si raggiunga complessivamente l'importo totale delle sovvenzioni annue occorrenti per la costruzione di tutte le dette linee, che non superera' al massimo la somma di lire 10 milioni.
[2]La somma relativa sara', unitamente a quella di cui e' parola nell'articolo 6, inscritta nel bilancio di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009
