Art. 4
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Le sovvenzioni dello Stato decorreranno dal giorno in cui avverra' l'apertura all'esercizio di ognuno dei tronchi o linee menzionate all'articolo 1° in tutta la loro lunghezza, e questa, per gli effetti dell'applicazione delle sovvenzioni medesime, sara' misurata sull'asse del binario di corsa e computata fra gli assi dei fabbricati viaggiatori delle stazioni estreme, qualora siavi innesto con altre linee, ovvero fino alla estremita' dei binari di servizio nelle stazioni capolinea.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1902 al 17 agosto 1905
