Art. 4
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((Le sovvenzioni dello Stato decorreranno per ogni tronco di ferrovia, dal giorno in cui, con la autorizzazione del Governo, ne avra' luogo la apertura all'esercizio, secondo il piano stabilito negli atti di concessione. La lunghezza di ogni tronco, agli effetti dell'applicazione delle sovvenzioni medesime, sara' misurata sull'asse del binario di corsa e computata fra gli assi dei fabbricati viaggiatori nelle stazioni estreme, qualora siavi innesto con altre linee, ovvero fino all'estremita' dei binari di servizio nelle stazioni capolinea)).
Testo in vigore dal 17 agosto 1905 al 16 dicembre 2009
