Art. 5
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[1]Per le linee e tronchi che saranno concessi a sezione ridotta nell'isola di Sicilia, nella Calabria e Basilicata, le provincie traversate od interessate alla costruzione saranno esonerate dai contributi che avrebbero dovuto dare in forza delle leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª), e 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª).
[2]Invece, resta fermo l'obbligo dei rispettivi contributi nella misura e nei modi stabiliti dalle leggi teste' citate, a carico delle provincie traversate od interessate alla costruzione delle linee e tronchi a sezioni normali.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1902 al 17 agosto 1905
