Art. 5
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[1]Per le linee e tronchi che saranno concessi a sezione ridotta nell'isola di Sicilia, nella Calabria e Basilicata, le provincie traversate od interessate alla costruzione saranno esonerate dai contributi che avrebbero dovuto dare in forza delle leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª), e 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª).
[2]((Invece resta fermo l'obbligo dei rispettivi contributi nella misura ed alle condizioni stabilite dalla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), a carico delle provincie traversate od interessate alla costruzione delle linee e dei tronchi a sezione normale quando la costruzione sia eseguita dallo Stato, ferme le vigenti disposizioni riguardanti le offerte degli enti stessi per le ferrovie da concedersi all'industria privata)).
Testo in vigore dal 17 agosto 1905 al 16 dicembre 2009
