Art. 9
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[1]In revoca alla disposizione contenuta nell' articolo 39 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sono autorizzate le Provincie, i Comuni ed i Consorzi provinciali e comunali a costruire ed esercitare le tramvie e ferrovie che venissero loro concesse, sia a propria cura diretta, sia a mezzo di Societa' od Imprese subconcessionarie.
[2]Con apposito Regolamento da approvarsi mediante decreto Reale, saranno stabilite le norme con l'osservanza delle quali gli Enti sovrannominati potranno costruire ed esercitare le ferrovie e le tramvie.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009
