Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]In revoca alla disposizione contenuta nell' articolo 39 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sono autorizzate le Provincie, i Comuni ed i Consorzi provinciali e comunali a costruire ed esercitare le tramvie e ferrovie che venissero loro concesse, sia a propria cura diretta, sia a mezzo di Societa' od Imprese subconcessionarie.

[2]Con apposito Regolamento da approvarsi mediante decreto Reale, saranno stabilite le norme con l'osservanza delle quali gli Enti sovrannominati potranno costruire ed esercitare le ferrovie e le tramvie.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-12-04;506~art9 · fonte del testo

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