Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2009. 637 parole tolte, 20 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: Sono autorizzate le seguenti spese da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici:
tolto: a) L. 1,000,000 per provvedere alla sistemazione della stamperia e degli altri servizi della Camera dei deputati, nonche' per la sistemazione delle adiacenze del palazzo di Montecitorio (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293, e 30 giugno 1909, n. 407);
tolto: b)L. 3,000,000 per la ultimazione del nuovo Palazzo di giustizia in Roma e del contiguo edificio per le preture urbane (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 14 luglio 1907, n. 418, e precedenti);
tolto: c) L. 5,000,000 per la prosecuzione dei lavori di costruzione del monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele in Roma (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 30 giugno 1909, n. 407, e precedenti);
tolto: d) L. 4,000,000 per la continuazione ed il completamento dei lavori di costruzione e per l'arredamento del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 11 luglio 1907, n. 502 e 30 giugno 1909, n. 407), restando abrogato il secondo comma dell'art. 5 della legge 30 giugno 1909, n. 407);
tolto: e) L. 1, 200,000 per il completamento del tronco ferroviario di congiunzione della stazione di Trastevere con la linea Roma-Pisa e quindi con la stazione centrale di Roma-Termini (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalla legge 24 dicembre 1903, n. 501);
tolto: f) L. 1,500,000 per il bonificamento della bassa zona di Pozzuoli;
tolto: g) L. 800,000 per riparazioni di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 24 dicembre 1908, n. 747 e precedenti);
tolto: h) L. 500,000 per impreviste o maggiori spese por le opere di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali dipendenti dalle varie leggi emanate sino al 1910 - opere diverse di sistemazione e miglioramento - direzione e sorveglianza;
tolto: i) L. 8,000,000 per provvedere al pagamento del concorso dello Stato per le strade provinciali di 1ª e 2ª serie di cui alle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell'elenco 3° della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle Provincie direttamente (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 30 giugno 1909, n. 407 e precedenti);
tolto: l) L. 8,900,000 per il consolidamento di frane minaccianti abitati, per il consolidamento di abitati minacciati o danneggiati dalle mareggiate e per il trasferimento di abitati in nuova sede (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e 30 giugno 1909, n. 407), da ripartirsi nel modo seguente:
tolto: 1° L. 1,200,000 pel consolidamento di frane minaccianti abitati e per il consolidamento di abitati minacciati e danneggiati dalle mareggiate;
tolto: 2° L. 2,300,000 per acquisto dell'area occorrente alla ricostruzione totale o parziale degli abitati che dovranno trasferirsi totalmente o parzialmente in nuova sede:
tolto: 3° L. 4,700,000 per apertura di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire;
tolto: 4° L. 700,000 per opere impreviste e spese pel personale addetto ai lavori di consolidamento di frane e di trasferimento di abitati;
tolto: m) L. 2,000,000 per impreviste e maggiori spese per le opere portuali contemplate nelle varie leggi emanate sino al 1910, lavori diversi in altri porti del Regno (spesa da erogarsi con le norme del 3° comma dell'art. 1° della legge 14 luglio 1907, n. 542).
tolto: Le spese di cui al presente articolo, in complessivo L. 35,900,000, saranno stanziate a seconda del bisogno nei bilanci dal 1910-911 in avanti, entro i limiti della spesa consolidata fissati dalle leggi 21 giugno 1906, n. 238, e successive.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1911-04-13;311~art15 · fonte del testo