Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2009. 136 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte 1910, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 4, comma 1 a 3, della legge 13 luglio 1910, n. 467, ai Comuni indicati nei RR. decreti 23 settembre 1910, n. 716, e 4 dicembre 1910, n. 913, ed alle provincie di Avellino, Salerno e Potenza, purche' ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.
tolto: Gli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle dette anticipazioni faranno carico sul bilancio del Ministero del tesoro, nel quale sara' iscritto apposito capitolo di spesa straordinaria.
tolto: Per le anticipazioni di cui al presente articolo non occorre il parere del Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, ne' il decreto Reale di autorizzazione prescritto dalle norme che regolano la Cassa predetta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-04-13;311~art14 · fonte del testo