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[1]I proprietari dei beni compresi nella bassa Pozzuoli, delimitata dalla piazza Vittorio Emanuele, dalla strada e dalla piazza Nuova, dal corso Cavour, dalla via Gerolamini e dal mare che conseguiranno, per la esecuzione dei lavori di bonificamento di cui alla lettera f) dell'art. 15 della presente legge, un maggior valore a causa delle migliorate condizioni d'igiene, di stabilita' e di accesso, saranno sottoposti all'obbligo del contributo, a norma degli articoli 77 a 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

[2]Anche i proprietari dei beni espropriati saranno tenuti ad un contributo nella misura di un decimo delle indennita' concordate o liquidate a norma dell'art. 18, e verra' corrisposto mediante ritenzione sull'ammontare delle indennita' medesime.

[3]I proprietari dei beni parzialmente espropriati, oltre alla ritenzione di cui al comma precedente, saranno sottoposti al contributo sul maggiore valore che eventualmente avra' conseguito la parte residuale dello stabile.

Testo in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-13;311~art16 · fonte del testo