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[1]Tutte le contestazioni che per la bonifica della bassa Pozzuoli potranno sorgere a causa di espropriazioni, occupazioni temporanee e danni di qualsiasi natura, nonche' per la liquidazione delle relative indennita', in casi di mancata accettazione delle somme offerte dall'Amministrazione saranno inappellabilmente risolti da un collegio arbitrale composto da un consigliere della Corte di appello di Napoli, che ne avra' la presidenza, nominato dal primo presidente della Corte medesima, e da due ingegneri, di cui uno nominato dal Ministero dei lavori pubblici e l'altro dalla Giunta comunale di Pozzuoli.

[2]Saranno altresi' inappellabilmente risolute dallo stesso collegio arbitrale tutte le contestazioni che potranno sorgere per la liquidazione e l'applicazione del contributo di cui all'art. 16.

[3]Contro la sentenza arbitrale sara' ammesso il ricorso per Cassazione. In caso di annullamento la vertenza sara' risoluta da un altro Collegio arbitrale costituito nel modo di cui al primo comma.

Testo in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-04-13;311~art18 · fonte del testo