Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2009. 217 parole tolte, 20 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: A tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, Titolo IV, agli abitati da consolidare iscritti nella tabella D annessa alla legge medesima, sono aggiunti i seguenti:
tolto: a) in provincia di Belluno: Chies d'Alpago;
tolto: b) in provincia di Chieti: Torricella Peligna;
tolto: c) in provincia di Salerno: Pisciotta;
tolto: d) in provincia di Caserta: Cervaro.
tolto: Agli abitati da trasferire parzialmente o totalmente in nuova sede, inscritti nella tabella E della legge predetta, sono aggiunti gli abitati seguenti:
tolto: a) negli Abruzzi, in provincia di Teramo: Cermignano e Roccafinadamo;
tolto: b) nelle Calabrie, in provincia di Catanzaro: Maranise, Badolato, Fossato Serralta, Magisano e Nocera Tirinese; in provincia di Reggio Calabria: Calanna, Melito, Porto Salvo, (frazione Pentedattilo), Maropati e sua frazione Tritanti;
tolto: c) nella Sicilia, in provincia di Messina: Locadi;
tolto: d) nella Lombardia, in provincia di Bergamo: Bondione, frazione Torre.
tolto: E' data facolta' al Governo del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di sostituire, totalmente o parzialmente ad opere di consolidamento il trasferimento in nuova sede degli abitati minacciati, o viceversa, di sostituire, in parte o in tutto, al trasferimento degli abitati, il consolidamento delle frane che li minacciano, senza aumento nella spesa complessiva autorizzata.
tolto: Gli aumenti e le corrispondenti diminuzioni alle assegnazioni autorizzate saranno apportate annualmente con la legge di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1911-04-13;311~art20 · fonte del testo