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[1]A tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, Titolo IV, agli abitati da consolidare iscritti nella tabella D annessa alla legge medesima, sono aggiunti i seguenti:

  • a)in provincia di Belluno: Chies d'Alpago;
  • b)in provincia di Chieti: Torricella Peligna;
  • c)in provincia di Salerno: Pisciotta;
  • d)in provincia di Caserta: Cervaro.

[2]Agli abitati da trasferire parzialmente o totalmente in nuova sede, inscritti nella tabella E della legge predetta, sono aggiunti gli abitati seguenti:

  • a)negli Abruzzi, in provincia di Teramo: Cermignano e Roccafinadamo;
  • b)nelle Calabrie, in provincia di Catanzaro: Maranise, Badolato, Fossato Serralta, Magisano e Nocera Tirinese; in provincia di Reggio Calabria: Calanna, Melito, Porto Salvo, (frazione Pentedattilo), Maropati e sua frazione Tritanti;
  • c)nella Sicilia, in provincia di Messina: Locadi;
  • d)nella Lombardia, in provincia di Bergamo: Bondione, frazione Torre.

[3]E' data facolta' al Governo del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di sostituire, totalmente o parzialmente ad opere di consolidamento il trasferimento in nuova sede degli abitati minacciati, o viceversa, di sostituire, in parte o in tutto, al trasferimento degli abitati, il consolidamento delle frane che li minacciano, senza aumento nella spesa complessiva autorizzata.

[4]Gli aumenti e le corrispondenti diminuzioni alle assegnazioni autorizzate saranno apportate annualmente con la legge di bilancio.

Testo in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-04-13;311~art20 · fonte del testo