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Le somme indicate nella tabella A, unita alla presente legge, corrispondenti ad economie verificatesi negli appalti delle opere ivi descritte, sono riunite ai fondi di cui all'art. 13 della legge 5 aprile 1908, n. 126, al n. 12 della tabella annessa alla legge 24 dicembre 1908, n. 747, e alla lettera h) dell'art. 15 della presente legge.

Testo in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-13;311~art23 · fonte del testo