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[1]Per l'esecuzione delle opere di cui nella presente legge, l'approvazione dei progetti avra' valore di dichiarazione di pubblica utilita'.

[2]I sussidi concessi ad Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali, in base alla presente legge, saranno pagati dallo Stato, in proporzione dell'avanzamento dei lavori, direttamente alle imprese assuntrici, quando, assieme alla contabilita' dei lavori, le Amministrazioni suddette non forniscano la prova di aver gia' soddisfatto il credito di esse imprese.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

[4]Data a Roma, addi' 13 aprile 1911.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Giolitti - Sacchi - Tedesco - Facta - Nitti.

[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-13;311~art28 · fonte del testo