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Per i contratti di mutuo, di cui ai precedenti articoli, si applicheranno le disposizioni dell'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 467.

Testo in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-13;311~art7 · fonte del testo